Aggiornamento corso di formazione antincendio per rischio basso livello 1 D.lgs 81/08 obbligatorio per la sicurezza sul lavoro nella fabbricazione di prodotti di cokeria online
Il corso di formazione antincendio per rischio basso livello 1, come previsto dal Decreto Legislativo 81/08, è un obbligo per garantire la sicurezza sul lavoro nei settori a rischio, come la fabbricazione di prodotti di cokeria. Questo corso si rivolge a tutti i lavoratori che operano in questo ambito e...
19
Apr
2024
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Corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro nel settore tessile
Nel settore della preparazione e filatura di fibre tessili, la sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione. Il rischio elettrico, in particolare, rappresenta una minaccia costante per i lavoratori che operano con macchinari e attrezzature ad alto voltaggio. In base al D.lgs 81/2008, che regola le...
19
Apr
2024
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Corsi di formazione RSPP esterno D.lgs 81/2008 per la sicurezza sul lavoro nella costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive online
I corsi di formazione RSPP esterno D.lgs 81/2008 sono fondamentali per garantire la sicurezza sul lavoro nella costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive. Grazie alla modalità online, i partecipanti possono accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, rendendo più flessibile il percorso formativo. Il Decreto...
19
Apr
2024
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Formazione formatore sicurezza lavoro nel settore del commercio tessile online
Il corso di formazione per diventare formatore della sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità al D.lgs 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, è fondamentale per coloro che operano nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti tessili online. Questo settore, in costante crescita grazie alla sempre maggiore diffusione degli acquisti online,...
19
Apr
2024
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Corso di aggiornamento per il datore di lavoro sul D.lgs 81/2008 Protezione da agenti chimici
Il Decreto Legislativo 81/2008 ha introdotto importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la protezione da agenti chimici. In particolare, l’articolo 223 del D.Lgs. 81/2008 e le sue successive modifiche impongono agli datori di lavoro di adottare misure preventive per proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione...
19
Apr
2024
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Formazione sicurezza lavoro in quota e DPI per fabbricazione lenti oftalmiche online
La fabbricazione di lenti oftalmiche è un settore che richiede particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro, soprattutto quando si lavora in quota. È fondamentale che i lavoratori siano adeguatamente formati sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e sulla corretta esecuzione delle procedure previste dal Decreto Legislativo 81/2008. I corsi...
19
Apr
2024
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Importanza degli attestati patentino di isocianati NCO
Gli attestati patentino di isocianati NCO sono documenti fondamentali per coloro che operano nel settore della produzione e manipolazione di materiali contenenti isocianati. Questi composti chimici sono ampiamente utilizzati nell’industria, in particolare nel settore delle vernici e delle resine, ma possono rappresentare un serio pericolo per la salute se non...
19
Apr
2024
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Le sanzioni previste in caso di infrazione in materia di sicurezza e igiene alimentare per le aziende che operano nel settore agroalimentare rappresentano un valido strumento per le autorità di controllo al fine di garantire la tutela della salute dei consumatori.
Le sanzioni per la sicurezza alimentare
- Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell’attività posta in essere.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all’Autorità competente per l’aggiornamento del riconoscimento, è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all’Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all’Autorità competente per l’aggiornamento della registrazione.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
- L’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
- Nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
- La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.
- L’operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull’etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.
- Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
- Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.
- Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
- Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
- Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della sanità in data 11 ottobre 2000,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.
- Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per «operatore del settore alimentare» si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.