Corsi di aggiornamento per conduttori di generatori di vapore nell’industria delle birre e liquori
L’industria delle birre e dei liquori è un settore in continua evoluzione, dove la competenza e la professionalità dei conduttori di generatori di vapore rivestono un ruolo fondamentale per garantire la qualità del prodotto finale. Per questo motivo, è essenziale che i lavoratori che operano in questo ambito partecipino a...
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Mag
2024
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“Corso di formazione per il patentino PLE: sicurezza sul lavoro in magazzino”
Il corso di formazione per il patentino delle piattaforme elevabili (PLE) è un’opportunità fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro all’interno di un magazzino. Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce infatti che tutti i lavoratori che utilizzano le PLE devono essere adeguatamente formati e certificati, al fine di prevenire incidenti e...
02
Mag
2024
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Corso di formazione primo soccorso per rischio alto livello 3 D.lgs 81/2008 sicurezza sul lavoro
Il corso di formazione sul primo soccorso per rischio alto livello 3, in conformità al D.lgs 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, è un’attività fondamentale per tutti coloro che operano nel settore legale e della contabilità. Nel contesto delle attività legali e di contabilità, i professionisti sono spesso esposti a situazioni...
02
Mag
2024
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Corso di formazione antincendio per il commercio online di libri nuovi
Il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro è fondamentale per qualsiasi attività commerciale, anche per il settore del commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati online. La gestione dei rischi legati agli incendi è particolarmente importante, considerando che i libri sono prodotti infiammabili e che un eventuale...
02
Mag
2024
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Assunzione RSPP per sicurezza sul lavoro nel Commercio di medicinali senza prescrizione
La nostra azienda, specializzata nel commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, è alla ricerca di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in conformità al D.lgs 81/2008. Il ruolo del RSPP è fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda, soprattutto considerando la...
02
Mag
2024
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Corsi di formazione per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008 sicurezza sul lavoro pianobar
Il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro all’interno di un pianobar. Secondo il D.lgs 81/2008, che regola la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è obbligatorio che ogni azienda abbia un RSPP adeguatamente formato....
02
Mag
2024
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Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro per dipendenti dell’azienda edile
Il corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro per i dipendenti dell’azienda edile è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conformità con il D.lgs 81/2008. In particolare, la Valutazione del Rischio Incendio, come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è cruciale per prevenire situazioni di...
02
Mag
2024
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Le sanzioni previste in caso di infrazione in materia di sicurezza e igiene alimentare per le aziende che operano nel settore agroalimentare rappresentano un valido strumento per le autorità di controllo al fine di garantire la tutela della salute dei consumatori.
Le sanzioni per la sicurezza alimentare
- Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell’attività posta in essere.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all’Autorità competente per l’aggiornamento del riconoscimento, è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all’Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all’Autorità competente per l’aggiornamento della registrazione.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
- L’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
- Nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
- La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.
- L’operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull’etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.
- Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
- Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.
- Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
- Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
- Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della sanità in data 11 ottobre 2000,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.
- Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per «operatore del settore alimentare» si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.